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Con l’approvazione della legge regionale 19 marzo 2015 n°30 – norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale e la conseguente trasformazione dello strumento urbanistico dell’area protetta in Piano Integrato per il Parco, sono sostanzialmente variati i contenuti rendendo obbligatorio la definizione e redazione di due distinte sezioni: una pianificatoria e una programmatoria.
La prima (pianificatoria), in conformità con quanto previsto dall’articolo 27 della legge 30/2015, riporta la disciplina statutaria (articolo 6 della legge regionale 65/2014) e la disciplina propria del Piano Operativo (articolo 95 della legge regionale 65/2014), definendo:
– la perimetrazione definitiva del parco
– la perimetrazione definitiva delle aree contigue e la disciplina delle stesse nelle materie di cui all’articolo 32, comma 1, della l. 394/1991
– l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone
– la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativo ad aree specifiche e singoli interventi
– specifici vincoli e salvaguardie
– specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all’articolo 32, comma 1, della l. 394/1991, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali territorialmente competenti.
La seconda (programmatoria), in conformità con quanto previsto dall’articolo 27 della legge 30/2015, deve essere redatta nel rispetto degli strumenti della programmazione regionale, definendo:
– l’attuazione degli obiettivi e dei fini istitutivi del parco
– l’individuazione e la promozione di iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco
– il riconoscimento del ruolo delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica
– l’individuazione delle azioni relative alla didattica, alla formazione ambientale ed all’educazione allo sviluppo sostenibile
– l’eventuale attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti ed alle opere di cui all’articolo 7, comma 1, della l. 394/1991.
ITER DI APPROVAZIONE
Altra profonda innovazione introdotta con l’approvazione della legge regionale 30/2015 è rappresentata dal nuovo iter previsto per l’adozione e l’approvazione dello strumento urbanistico dell’area protetta. Mentre la proposta di Piano Integrato è predisposta dal Consiglio Direttivo del Parco previo parere della Comunità del Parco e del Comitato Scientifico, l’adozione e l’approvazione dello stesso risulta delegata al Consiglio Regionale, previo parere della Consulta tecnica regionale. Lo stesso avvio del procedimento, redatto dall’Ente Parco, viene trasmesso alla Giunta regionale per l’approvazione formale e successivamente al Consiglio Regionale; successivamente all’espressione dello stesso Consiglio possono avere inizio le attività di informazione e partecipazione.