Con ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 13 novembre 2020 la regione Toscana è stata classificata zona rossa in conformità con la zonizzazione regionale prevista dal DPCM dello scorso 03 novembre 2020.
Pertanto, alla luce delle norme attualmente vigenti, sono applicabili per il territorio del Parco regionale della Maremma le seguenti prescrizioni.
Alla luce della FAQ n°8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport che cita testualmente:
Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, che, come noto, possono adottare
provvedimenti più restrittivi, come di evince dall’art.1, comma 9, lettera d) del DPCM 3 novembre 2020, la pesca di superficie, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Le gare si potranno svolgere solo se ritenute di interesse nazionale tramite provvedimento del CONI o del CIP.
Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima gravità (cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Ciò significa che al momento di un controllo durante la fase di spostamento si dovrà provare il possesso di uno dei tre motivi.
Pertanto, preso atto delle norme vigenti sopra richiamate, si mantengono le seguenti indicazioni comportamentali da applicare fino ad eventuali variazioni delle norme medesime, con la possibilità di svolgere la pesca sportiva ai sensi dell’articolo 3 comma 4 lettera e) del DPCM 03 novembre 2020:
➡il centro visite del Parco regionale della Maremma resta aperto tutti i giorni con orario dalle ore 09.00 alle ore 12.30 in modo da fornire indicazioni ed informazioni telefoniche e via email;
✅è consentito l’utilizzo degli itinerari ciclabili nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 comma 4 lettera e) del DPCM (attività sportiva in forma individuale) e nel rispetto delle norme del PRM (gratuito o a pagamento);
✅è consentito l’utilizzo degli itinerari pedonali per la corsa nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 comma 4 lettera e) del DPCM (attività sportiva in forma individuale) e nel rispetto delle norme del PRM (gratuito o a pagamento);
❌ non è consentita la fruizione degli itinerari per le camminate ed il trekking nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 comma 4 lettera e) del DPCM (attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie);
❌ non è consentito il traffico veicolare (auto e moto) nell’ambito della viabilità di competenza del PRM nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 comma 4 lettera a) del DPCM (spostamenti vietati salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute)