- Legge Regionale 05/06/1975 n°65: istituzione del Parco naturale della Maremma
- L.R.T. 16 MARZO 1994 N°24: ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO PER LA GESTIONE DEI PARCHI REGIONALI DELLA MAREMMA E DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI: articolo 13: Piano per il parco… hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello ed hanno efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti …articolo 17: Piano pluriennale economico-sociale… l’ente promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all’interno del parco e nei territori adiacenti. … Per i fini di cui al precedente comma l’ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili …
- L.R.T. 19 MARZO 2015 N°30: NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE REGIONALE. MODIFICHE ALLA L.R. 24/1994, ALLA L.R. 65/1997, ALLA L.R. 24/2000 ED ALLA L.R. 10/2010.articolo 27: Piano integrato per il parcoIl piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall’articolo 25, commi 1, 2 e 3, della l. 394/1991I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, della l. 394/1991. Detta sezione riporta la disciplina statutaria di cui all’articolo 6 della l.r. 65/2014 e contiene altresì la disciplina di cui all’articolo 95 della medesima legge
- LEGGE 6 DICEMBRE 1991 N°394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTEarticolo 12: Piano per il parco – suddivisione del territorio… il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:Øriserve integrali nelle quali l’ambiente è conservato nella sua integrità
Øriserve generali orientate nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio …
Øaree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in armonia ai criteri generali fissati dall’Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità
Øaree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori
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Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 – Norme per il governo del territorio.
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