In questa sezione l’amministrazione pubblica l’elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell’oggetto, della data della richiesta e dell’esito con la data della decisione.
Differenza tra “accesso civico” e “diritto di accesso alla documentazione amministrativa”
Entrambe le facoltà possono essere esercitate da chiunque, persona fisica o giuridica, pubblica o privata.
L’accesso civico è esercitabile da chiunque, senza che ci sia necessità di motivare la domanda, e ne possono essere oggetto non solo i documenti, ma anche le informazioni e dati in possesso della PA ed è disciplinato dal D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
Oggetto del diritto di accesso civico sono gli atti e le informazioni che la P.A. ha l’obbligo di pubblicare (accesso civico propriamente detto) e a quelli ulteriori detenuti dalla P.A. stessa (c.d. accesso generalizzato).
Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è esercitabile da chiunque abbia un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ed è disciplinato dalla normativa derivante dalla L. 241/90 e dal D.P.R. 184/2006. Può esercitarlo, quindi, colui nei cui confronti il provvedimento o l’atto amministrativo produce effetti, anche indiretti ed eventuali, che però siano in qualche modo significativi da un punto di vista giuridico. Oggetto del diritto di accesso sono solo i documenti amministrativi.
Accesso Civico
Nell’ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione che deve essere pubblicata ai sensi della normativa vigente, i cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta di pubblicazione dei documenti non pubblicati.
L’Amministrazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, deve concludere il procedimento di accesso con la pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo, nonchè agli eventuali controinteressati, l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti sono già pubblicati ai sensi della normativa vigente, l’Ente Parco provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata, può essere presentata alternativamentead uno dei seguenti uffici:
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto;
- all’ufficio che detiene i dati;
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato.
Esclusioni e limiti all’accesso civico (ai sensi dell’art. 5-bis DLgs n. 33/2013)
Accesso generalizzato alla documentazione amministrativa (F.O.I.A.)
La richiesta di accesso generalizzato è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata, può essere presentata alternativamentead uno dei seguenti uffici:
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto;
- all’ufficio che detiene i dati;
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato.
Esclusioni e limiti all’accesso (ai sensi dell’art. 5-bis DLgs n. 33/2013)
Modulo per Istanza di accesso generalizzato
Accesso agli atti amministrativi
I documenti amministrativi dell’Ente Parco Regionale della Maremma sui quali si può esercitare il diritto d’accesso riguardano qualsiasi rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dall’Ente e concernenti attività di pubblico interesse.
Sottostanno alla disciplina del diritto di accesso agli atti solo i documenti amministrativi.
La definizione è fornita dalla lett. d) comma 1 art. 22 della legge n.241/1990, per la quale è documento amministrativo “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Perché un documento possa essere definito “amministrativo”, occorrono tutte e due le condizioni previste dalla norma sopra descritta, ossia:
-che il documento sia in possesso di una pubblica amministrazione, di aziende autonome e speciali, di enti pubblici e gestori di pubblico servizio (es. energia, fornitura idrica, comunicazioni ecc.), in forza della estensione operata dall’art. 23 della legge citata;
-che sia relativo ad attività di pubblico interesse, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”: ciò significa che, se relativo ad attività di pubblico interesse e in possesso di una PA, può esser considerato documento amministrativo anche un contratto, e comunque un qualsiasi atto di diritto privato.
Inoltre la nozione di documento amministrativo comprende un qualsiasi atto, anche interno (es, comunicazione tra uffici), e non inserito in uno specifico procedimento.
La domanda può essere formulata anche oralmente (accesso informale), e soddisfatta immediatamente.
Tuttavia, qualora la PA rilevi una necessità di effettuare una ricerca del documento, o abbia dubbi sulla sussistenza dell’interesse (nel caso di accesso ai sensi della L. 241/90), o rilevi la presenza di controinteressati, deve far redigere all’interessato domanda di accesso formale, anche tramite apposito modulo prestampato.
Diniego all’accesso
Entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, o dallo spirare del termine entro il quale la PA avrebbe dovuto rispondere, si può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. In alternativa, si può presentare istanza di riesame al Difensore Civico. In questi caso il termine per ricorrere al TAR si sospende, e ridecorre dalla comunicazione dell’esito della istanza effettuata al Difensore Civico. In tal modo, la legge consente a chi ha scelto la via alternativa di poter ancora effettuare il ricorso al TAR in caso di reiterata mancata soddisfazione del diritto di accesso. Viceversa, se si sceglie subito la via giurisdizionale, non si può poi ricorrere al Difensore Civico.